23.11.09

SALVATORE VAIANA, Cenni storici sulla banda

 Pubblicato su
"Nonsoloagricoltura",
periodico dell'IPSAA "Livatino" di Canicattì,
n° 1, 1999.








La banda, per consolidata tradizione, è il complesso musicale composto da strumenti a fiato (flauti, oboe, clarinetti, sassofoni, corni, cornette, trombe, tromboni, flicorni, tube) e a percussione (timpani, tamburo, cassa, piatti e batteria) che di solito si esibisce all’aperto. Essa esegue brani musicali di diverso genere ed è uno dei mezzi popolari di diffusione della musica. Si distingue una banda civile, costituita da enti pubblici (es. la banda di Naro) o, raramente, da società private (es. la banda di Canicattì), e una banda militare (es. le bande dell’esercito).

Le origini della banda sono da ricercare nelle musiche militari dei popoli antichi (barbari, Romani ecc.) i cui eserciti usavano complessi strumentali con diversi tipi di trombe e di tamburi come mezzo di incitamento alla guerra.

I primi complessi di suonatori di banda risalgono al 1200 ed erano alle dipendenze dei Comuni e delle corti principesche italiane, ma le prime bande in senso moderno si costituirono in Germania tra il 1300 e il 1400 e raggiunsero man mano diffusione grazie all'apparire di nuovi strumenti e ai perfezionamenti apportati a quelli già esistenti.

Nel 1500, alcune truppe, come quelle francesi e svizzere, avevano annessi dei reparti di strumentisti organizzati rigidamente.

Nel 1700, la banda ebbe in Europa uno slancio decisivo e così molti noti compositori scrissero per essa diverse musiche. Alla base di quello sviluppo vi fu l’ordinamento delle bande militari tedesche di Federico II. In Francia, durante la Rivoluzione, la banda della guardia nazionale era impiegata spesso nelle feste civiche.

Nell'Ottocento, la banda ebbe una ricca fioritura (Germania, Francia, Belgio, Regno delle Due Sicilie ecc.) e fu impiegata nel teatro lirico (Lucia di Lammermoor di Donizetti, Norma di Bellini, Don Carlos di Verdi ecc.). In Sicilia le celebri bande e fanfare erano costituite dietro autorizzazione ministeriale ed erano organizzate a livello comunale e provinciale. L’ultimo Regolamento borbonico sulle bande musicali fu quello del 22 aprile 1841, che abbiamo trovato inserito in una comunicazione dell’Intenden-te conte di Capaci indirizzata ai sottintendenti e ai Sindaci, e pubblicata nel febbraio del 1857 sul “Giornale della In-tendenza della Provincia di Girgenti”. Tale Regolamento stabiliva norme molto rigide: imponeva ai membri del corpo bandistico l’obbligo di «far parte della guardia urbana del comune» cui la banda apparteneva. Chi contravveniva, infine, al Regolamento era sottoposto al decreto 24/11/1827 sulle guardie urbane. Il Regolamento, in sostanza, riflette molto il clima poliziesco instaurato dal Maniscalco, il celebre Direttore della polizia borbonica su cui il patriota canicattinese Vincenzo Macaluso, vittima delle galere del decadente regime borbonico, ebbe parole molto dure. Dopo alcuni anni di stasi, in Italia si formarono numerose bande comunali tra cui quella di Canicattì e di Roma. La banda di Canicattì fu fondata, secondo gli studiosi Alfonso e Giovanni Tropia, nel 1868 dal maestro Montelepre e ne furono primi direttori il maestro Giuseppe Ginex e il sostituto Salvatore Russo. Dal 1885 la banda di Roma fu diretta da Alessandro Vessella che la compose di 80 strumentisti divisi in famiglie. Il Vessella dotò la banda di un ottimo repertorio contenente trascrizioni da opere classiche e sue famose composizioni. Le altre bande comunali italiane si adeguarono nel tempo ai riusciti criteri di Vessella.

In Italia, il nuovo secolo si aprì con la riorganizzazione delle le bande militari (1901). In quegli anni a Canicattì vi era una «banda musicale privata» che, come riferiscono i citati fratelli Tropia, era «sussidiata dal municipio». In Sicilia, fino agli anni sessanta, le bande ebbero una discreta diffusione e riscuotevano enorme successo di pubblico, testimonianza ne è il seguente articolo tratto da una rarissima rivista, “L’amico del bandista”: «Il Gran Concerto Bandistico di S. Stefano di Camastra (Messina) bene inquadrato e artisticamente diretto dal valente M. Vincenzo Cecere forte della partecipazione di solisti di primissimo ordine, tra cui il napoletano Prof. Salvatore Sarnataro e di una imponente massa di ottimi esecutori, ha scorrazzato per tutta la Sicilia facendosi ovunque ammirare per il comportamento e strabiliando i pubblici per l’impeccabilità delle sue esecuzioni. Nella prossima stagione questo concerto si ripresenterà al pubblico, sempre sotto la direzione del M. Cecere e con una compagine di esecutori molto più selezionata».

Oggi la secolare tradizione della banda civile che dà concerti nei giorni festivi nella piazza centrale del paese si è estinta ed è una spiacevole perdita.

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D O C U M E N T O

PER LE BANDE MUSICALI
(22 APRILE 1841)

Off. Car 1. - N. 2032 – 9 Febbraro
Ai signori Sottintendenti, e Sindaci
OGGETTO Si chiama in osservanza il regolamento per le bande musicali
SIGNORI
S. E. il Luogotenente Generale con ministeriale del 7 stante, Dipart. di Polizia, car. 1 N. 1272 mi scrive il seguente:
«Il Regolamento del 22 aprile 1841 stabilisce le norme per le bande musicali.
Esso però per quanto si è avuto luogo a rilevare in qualche provincia rimane in assoluta dimenticanza, di talché in questa parte del Real servizio lungi di osservarsi da tutti una norma, si va a misura de’ casi adottando o provocando quella disposizione che più credesi conveniente.
Non sembrandomi conducente una ulteriore tolleranza in questa disformità di servizio, io ricorderò qui innanti le disposizioni che si contengono in quel regolamento, e prego lei ad inculcarne da sua parte la più esatta esecuzione.
Art. 1. Allorché dopo la ministeriale autorizzazione viene composta una banda musicale tutti i componenti di questa debbono far parte della guardia urbana del comune cui la banda appartiene ricevendone ogni individuo la rispettiva patente.
Art. 2. Nella patente rilasciata al capo della banda verranno additati i nomi di tutti i componenti di essa, colla indicazione dell’età e della professione di ognuno e vi sarà apposto un numero progressivo conforme all’ordine cronologico dell’autorizzazione ottenuta da ciascuna banda della provincia, dovendo questo numero cominciare dalla più antica e terminare alla più recente.
Art. 3. Nel caso che una banda si rechi da un comune all’altro, il capo dovrà presentarsi al funzionario di polizia, e farsi riconoscere, mostrando la patente.
Art. 4. Trovandosi nello stesso luogo più di una banda, la più antica avrà la precedenza giusta il numero progressivo apposto alla patente del capo banda e di cui si è parlato nell’articolo precedente.
Art. 5. Quando in un medesimo luogo sieno due bande appartenenti a province diverse avrà la precedenza la banda della provincia nella quale si trovano.
Art. 6. Le patenti degl’individui componenti la banda (le quali verranno rilasciati gratis) dovranno rinnovarsi in ogni anno, al quale oggetto le patenti antiche saranno dal funzionario di polizia locale inviate all’Intendente della provincia.
Art. 7. Ogni qualvolta occorrerà fare alcun cambiamento d’individui in una banda, ciò non si potrà senza esserne precedentemente dimandato, ed ottenuto il permesso dall’Intendente della provincia in una colla patente del novello ammesso.
Art. 8. Gl’individui componenti la banda volendo vestirsi di una divisa, non potranno di altro fare uso che di quella superiormente approvata, il di cui modello trovasi presso l’Intendente della provincia rispettiva.
Art. 9. Non potrà la banda recarsi in altra provincia ancorché fosse limitrofa, senza permissione dell’Intendente della provincia propria, e di quello nella quale intende recarsi.
Art. 10. Ove facciano parte della banda individui minori di anni 21 costoro saranno annotati, come memoria alla fine de’ piedilista della guardia urbana per farne a somiglianza degli altri, parte subitoché toccheranno l’anno ventunesimo.
Art. 11. I controventori a ciò ch’è prescritto nel presente regolamento perderanno la facoltà di far parte della banda oltre alle pene, che a seconda dei casi po-tessero meritare, in conformità di ciò che è prescritto col decreto del 24 novembre 1827 sulle guardie urbane».
Ed io lo partecipo alle SS. LL. per lo esatto adempimento.

L’intendente
CONTE DI CAPACI

Il Segretario Generale
Filippo Minolfi

N.B. - Alcune raccolte del “Giornale della Intendenza della Provincia di Girgenti” si possono consultare presso l’Archivio comunale di Canicattì annesso alla Biblioteca comunale.

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Salvatore Vaiana

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